BANDO PICCOLI COMUNI
La legge 6 ottobre 2017 n.158 recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche’ disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, nel favorire l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli Comuni e delle attività produttive ivi insediate, ha disposto l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni (art. 3) nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Per l’utilizzo del Fondo è prevista la predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni “(Piano), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
Il Dipartimento Casa Italia è stato chiamato a predisporre un bando che fissi i termini perentori di presentazione della domanda di inserimento dei progetti di investimento pubblico nel Piano e i criteri per la selezione degli stessi.
Il Bando è rivolto esclusivamente ai piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 che, singolarmente o per il tramite delle Unioni di comuni a cui appartengono, ovvero tramite convenzione, possono presentare un progetto nel limite massimo finanziabile di 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.
FASE 1 – Comunicazione indirizzo istituzionale di PEC
Chi, tra i soggetti destinatari, intenda presentare la domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare entro la mezzanotte del 9 agosto, un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario.
Completata la prima fase, il Dipartimento Casa Italia comunicherà ai Comuni e alle Unioni di comuni ammessi l’avvio della fase successiva per l’inserimento della domanda (dall’11 settembre al 3 ottobre 2023).
Ai fini della legge, per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
Le finalità per cui è possibile presentare domanda di inserimento nel Piano sono molteplici e indicate dalla stessa legge 158 del 2017.
I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie, che assegnano il punteggio in graduatoria (favoriscono normalmente le tipologie, i piccoli comuni del Centro-Sud, anche in considerazione delle poche risorse disponibili a bando):
a) Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) Comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) Comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
e) Comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) Comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) Comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) Comuni appartenenti alle unioni di Comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o Comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) Comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
m) Comuni istituiti a seguito di fusione;
n) Comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.